Art. 1.
(Modifiche all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801)

      1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

      «2. Il controllo sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge è affidato ad un Comitato parlamentare, che assume la denominazione di Comitato parlamentare per la politica informativa e di sicurezza. Il Comitato parlamentare per la politica informativa e di sicurezza è composto da sette senatori e sette deputati, nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sulla base del criterio di proporzionalità e in modo tale da assicurare la presenza di almeno un membro per ciascuno dei gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento».